12 Dicembre 2024
Si comunica alle aziende interessate che il Decreto Legge n°131/2024, convertito con la Legge 166/2024, ha apportato importanti modifiche per favorire il recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’introduzione dell’art. 14 bis ha introdotto le seguenti principali novità:
- Iscrizione dei distributori AEE al Centro di Coordinamento Raee-www. https://www.cdcraee.it/
- I DISTRIBUTORI di AEE devono garantire la gratuità del ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in virtù dell’uno contro uno e, per i distributori che hanno una superficie di vendita AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadri, il ritiro deve essere gratuito e senza obbligo di acquisto.
- DEPOSITO TEMPORANEO: Il deposito temporaneo effettuato presso il proprio punto vendita o altri luoghi, può essere svolto previa iscrizione al Centro di Coordinamento Raee
- I RAEE depositati devono essere avviati al recupero o smaltimento a scelta del distributore ogni 3 mesi o quando il quantitativo ritirato raggiunge i 3500 kg per ciascuno dei raggruppamenti. In ogni caso non può essere superiore ad un anno.
- Il deposito deve essere effettuato in luogo idoneo, pavimentato e protetto da agenti atmosferici. Devono essere previste coperture anche mobili e deve essere effettuata la separazione di RAEE pericolosi da quelli non pericolosi.
- CANCELLAZIONE CAT. 3 BIS ALBO: La nuova normativa prevede che sia il trasporto che il deposito non sono più soggetti all’iscrizione in cat. 3 bis dell’Albo Gestori Ambientali. Il trasporto avverrà con DDT, attestante luogo di produzione, tipologia materiale e luogo di destinazione. I distributori o i soggetti da questi incaricati non hanno altresì l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, né di fare la denuncia dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro ufficio ambiente- Federica Ferri 0573/937882