9 Luglio 2025
Con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l’INPS ha fornito le nuove istruzioni operative per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) in caso di emergenza climatica, a tutela dei lavoratori esposti a temperature estreme.
Rispetto allo scorso anno, l’Istituto ha deciso di intervenire subito senza attendere un nuovo decreto-legge d’urgenza. Le disposizioni aggiornate potrebbero comunque essere recepite in sede di conversione del DL 92/25. Nel frattempo restano validi i criteri amministrativi già in vigore, con possibili ulteriori aggiornamenti che saranno comunicati con un secondo messaggio.
Tra le novità principali:
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Riconfermata l’intenzione del Governo di escludere dal computo delle 52 settimane di CIGO (o delle 90 giornate annue per l’agricoltura) i periodi di sospensione dovuti a eventi climatici nei settori edilizia, lapideo, escavazioni e agricoltura, come già previsto dal 2023.
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Massima attenzione alle ordinanze delle Pubbliche Amministrazioni, che possono disporre la sospensione o riduzione delle attività nelle ore più calde (ad es. in Toscana l’ordinanza n. 2/2025).
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Le domande di CIGO o di Assegno di Integrazione Salariale (FIS o Fondi bilaterali) potranno indicare la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità”, riportando nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza.
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Non è consentito presentare due domande per lo stesso periodo con causali diverse: le giornate vietate dalle ordinanze possono rientrare nella causale “temperature elevate”.
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Restano integrabili:
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le giornate/ore con evento meteo avverso accertato;
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le giornate/ore vietate da ordinanza, anche senza accertamento.
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Requisito: temperatura superiore ai 35°C o percepita tale per esposizione diretta al sole, macchinari che generano calore o elevata umidità.
I bollettini meteo saranno acquisiti d’ufficio dalle sedi INPS, ma la relazione tecnica deve descrivere:
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tipo di attività;
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condizioni di lavoro effettive;
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modalità di svolgimento.
Infine, trattandosi di eventi oggettivamente non evitabili (EONE):
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i periodi di sospensione per caldo non rientrano nel limite massimo di durata CIGO (art. 12, D.Lgs. 148/2015);
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non si applica il contributo addizionale previsto dall’art. 5.
👉 Consulta il messaggio completo INPS n. 2130/2025 [link]