EMERGENZA CALDO: ISTRUZIONI INPS PER LA CIGO 2025

9 Luglio 2025

Con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l’INPS ha fornito le nuove istruzioni operative per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) in caso di emergenza climatica, a tutela dei lavoratori esposti a temperature estreme.

Rispetto allo scorso anno, l’Istituto ha deciso di intervenire subito senza attendere un nuovo decreto-legge d’urgenza. Le disposizioni aggiornate potrebbero comunque essere recepite in sede di conversione del DL 92/25. Nel frattempo restano validi i criteri amministrativi già in vigore, con possibili ulteriori aggiornamenti che saranno comunicati con un secondo messaggio.

Tra le novità principali:

  • Riconfermata l’intenzione del Governo di escludere dal computo delle 52 settimane di CIGO (o delle 90 giornate annue per l’agricoltura) i periodi di sospensione dovuti a eventi climatici nei settori edilizia, lapideo, escavazioni e agricoltura, come già previsto dal 2023.

  • Massima attenzione alle ordinanze delle Pubbliche Amministrazioni, che possono disporre la sospensione o riduzione delle attività nelle ore più calde (ad es. in Toscana l’ordinanza n. 2/2025).

  • Le domande di CIGO o di Assegno di Integrazione Salariale (FIS o Fondi bilaterali) potranno indicare la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità”, riportando nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza.

  • Non è consentito presentare due domande per lo stesso periodo con causali diverse: le giornate vietate dalle ordinanze possono rientrare nella causale “temperature elevate”.

  • Restano integrabili:

    • le giornate/ore con evento meteo avverso accertato;

    • le giornate/ore vietate da ordinanza, anche senza accertamento.

  • Requisito: temperatura superiore ai 35°C o percepita tale per esposizione diretta al sole, macchinari che generano calore o elevata umidità.

I bollettini meteo saranno acquisiti d’ufficio dalle sedi INPS, ma la relazione tecnica deve descrivere:

  • tipo di attività;

  • condizioni di lavoro effettive;

  • modalità di svolgimento.

Infine, trattandosi di eventi oggettivamente non evitabili (EONE):

  • i periodi di sospensione per caldo non rientrano nel limite massimo di durata CIGO (art. 12, D.Lgs. 148/2015);

  • non si applica il contributo addizionale previsto dall’art. 5.

 

 

👉 Consulta il messaggio completo INPS n. 2130/2025 [link]