4 Luglio 2025
In riferimento alle precedenti comunicazioni, si comunica che Confartigianato Imprese Toscana ho organizzato un Webinar informativo sullo Schema SERMI (Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information) che disciplinerà l’accesso degli operatori indipendenti alle funzioni di sicurezza dei veicoli, attraverso una procedura standardizzata di accreditamento, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato UE 2021/1244.
Il WEBINAR, completamente gratuito, si svolgerà in modalità remoto su piattaforma Microsoft Teams, MERCOLEDI 16 Luglio ore 12,30.
per collegarsi cliccare sul Link
Al Webinar interverrà il Presidente di ADIRA ( Associazione Italiana dei Distributori Indipendenti di Ricambi per Autoveicoli ) Avv. Piergiorgio Beccari
Con SERMI i professionisti certificati potranno accedere alle informazioni tecniche, essenziali per la sicurezza dei veicoli, finora disponibili solo tramite la rete ufficiale e l’autofficina indipendente sarà in grado di gestire direttamente tutte le operazioni, ottimizzando i processi, riducendo i tempi di attesa e risparmiando a livello economico.
È di fondamentale importanza, per le aziende del settore Autoriparazione, essere a conoscenza di tali informazioni per continuare ad esercitare il proprio lavoro. Ogni azienda, secondo la propria organizzazione e tipologia, necessiterà o meno della Certificazione SERMI.
Dopo la presentazione di SERMI sarà possibile da parte delle aziende collegate rivolgere domande specifiche agli operatori del settore.
Si invia di seguito alcune indicazioni operative su SERMI, già inviate precedentemente.
Cos’è SERMI
L’art. 61 del Regolamento (UE) n. 2018/858 ha posto a carico dei costruttori dei veicoli la messa a disposizione delle informazioni diagnostiche di bordo del veicolo (OBD) e delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (RMI) agli Operatori Indipendenti (IO) e delle Società di Servizi Remoti (RSS).
A fronte di questa obbligatorietà l’Associazione SERMI (Security related Repair & Maintenance Information – www.wehicleSERMI.eu ) costituita tra alcune delle federazioni europee dell’aftermarket indipendente (AIRC, CECRA, FIA, FIGIEFA) e la federazione europea dei costruttori auto (ACEA) ha sviluppato uno Schema di Certificazione Ispettivo Proprietario (Scheme for accreditation, approval and authorisation to Access Security- related Repair and Maintenance Information) per l’accesso anonimo, standardizzato e verificato alle informazioni e funzioni diagnostiche legate alla sicurezza del veicolo (immobilizer, sistema di localizzazione GPS, cockpit, ecc.) sui portali tecnici delle case costruttrici (cd pass-thru). Lo Schema SERMI costituirà, quindi, dal 1 Febbraio 2025, l’unica modalità di accesso alle informazioni e funzioni di cui sopra, attraverso i portali tecnici dei costruttori, a disposizione degli operatori indipendenti.
Cosa si intende per informazioni e funzioni di sicurezza
Si intendono tutte le informazioni e funzioni atte a prevenire il furto del veicolo e alla sua localizzazione. Alcuni esempi:
- Codifica chiavi
- Informazioni e funzioni relative ai moduli antifurto
- Informazioni per programmazioni e codifiche centraline antifurto
- Informazioni e funzioni del sistema immobilizer del veicolo (centralina motore, cockpit, cambio automatico, ecc.)
Nota: secondo come è stata progettata la rete software del veicolo, alcune funzioni legate alla sua sicurezza e altre funzioni che non lo sono potrebbero risiedere nella stessa ecu (centralina). In questo caso, la Certificazione SERMI sarà necessaria anche per l’accesso al portale Ford per lo svolgimento di queste ultime funzioni e l’acquisizione delle relative informazioni tecniche. Ad esempio, su Ford C-Max 2017, le funzioni ABS e Immobilizer risiedono sulla stessa ecu, quindi per intervenire sull’ABS, di per sé non organo legato alla sicurezza del veicolo nel senso inteso da SERMI, occorrerà comunque rispettare la procedura SERMI.
Lo Schema di Certificazione SERMI
Con il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1244 viene sancita la procedura di approvazione e autorizzazione degli operatori indipendenti (IO) e loro operatori, ai fini dell’accesso alle funzioni di sicurezza dei veicoli.
Lo schema di Certificazione Ispettivo SERMI prevede che per l’acquisizione delle informazioni tecniche relative alla sicurezza dei veicoli, attraverso i portali delle case auto, sia necessaria una preventiva certificazione che fornisca all’Operatore Indipendente (IO) e al Fornitore di Servizi Remoti (RSS), e ai loro collaboratori, un’approvazione (per l’azienda) e un’autorizzazione (per il suo dipendente). Il dipendente sarà autorizzato ad accedere all'RMI solo se anche la sua società di appartenenza è stata approvata.
Tale certificazione avviene su base documentale (presentando i documenti di seguito indicati) e viene rilasciata a fronte di esito positivo della valutazione dei documenti della/e azienda (IO/RSS) e dei rispettivi operatori. L’approvazione dell’IO/RSS e l’autorizzazione dei loro operatori sono concesse per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data di rilascio dei relativi certificati ispettivi e vengono confermate successivamente attraverso visite ispettive effettuate in loco dall’organismo accreditato (CAB).
Nota: a norma del REG UE 2021/1244 che istituisce lo Schema SERMI, non possono essere certificati, o se lo sono, decadono certificazione, tutti gli operatori indipendenti che svolgono attività di alterazione o manomissione dei sistemi di controllo delle emissioni del veicolo. Rientrano in questa casistica anche le rimappature della centralina motore.
Devono essere certificati gli operatori indipendenti che abbiano necessità di accedere in pass-thru alle informazioni e funzioni di sicurezza del veicolo.
Devono altresì certificarsi società che erogano servizi diagnostici e di programmazione a distanza (cd diagnosi remota). In tal caso, per l’accesso alle informazioni “SERMI” occorrerà che siano certificati sia il provider dei servizi che l’operatore che ne fruisce.
Le credenziali di accesso ai portali delle case auto
Il CAB accreditato, rilascia opportune credenziali personali di accesso alla sezione “SERMI” dei portali delle case auto. Senza tali credenziali, non si potranno acquisire le informazioni tecniche, né svolgere le funzioni diagnostiche, relative alla sicurezza del veicolo.
Le credenziali sono le stesse per i portali di tutti i costruttori auto.
Le credenziali assumono la forma di un certificato digitale contenente un PIN che dovrà essere utilizzato per l’accesso ai portali delle case auto.
Il certificato digitale potrà essere salvato sul proprio smart phone (wallet o altro)
Gli enti di Certificazione in Italia
Lo Schema SERMI prevede, in coerenza con il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1244, che la valutazione di conformità avvenga attraverso i CAB (Conformity Assessment Body) accreditati presso l’Ente unico di accreditamento nazionale (per l’Italia Accredia) come Organismi di Ispezione di Tipo A in accordo alla norma ISO/IEC 17020.
Alla data odierna i C.A.B. accreditati sono RINA, KIWA ITALIA, DEKRA ITALIA.
Tempistiche
La richiesta del servizio di certificazione ispettiva SERMI è possibile per tutti i richiedenti accedendo ai siti dei CAB, RINA, KIWA ITALIA , DEKRA ITALIA , ed espletando la procedura prevista da ciascun CAB. Se in possesso dei requisiti necessari, verrà rilasciato il certificato per l’azienda e gli operatori delegati.
I portali delle case auto sono passate allo schema SERMI dal 1° febbraio 2025, e pertanto saranno necessarie le relative credenziali di accesso per accedere alle informazioni tecniche relative alla sicurezza del veicolo in quanto gli attuali accessi non potranno più essere utilizzati.
Documenti necessari per la Valutazione e il Rilascio della Certificazione SERMI
Per l’azienda da certificare (approvare):
- Documento comprovante l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio con codice ATECO pertinente all’attività/settore di riferimento (Visura Camerale ordinaria)
- Documento comprovante la legittimità dell’azienda (Visura Camerale Ordinaria) e del legale rappresentante (carta di identità)
- Assicurazione per responsabilità civile dell’azienda con copertura minimo di 1.000.000,00€ per i danni alle persone e di 500.000,00€ per i danni alle cose (limiti inderogabili e tassativi)
- E-mail aziendale (se unica) o e-mail personale e numero di telefono dell’operatore da autorizzare (solo dispositivi mobili)
- Certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante rilasciato da meno di 6 mesi e privo di carichi pendenti
- Dichiarazione, tramite spunta della relativa casella sul portale del CAB, relativa allo svolgimento di attività legali della Società oggetto di approvazione
- Dichiarazione, tramite spunta della relativa casella sul portale del CAB, di non effettuazione di alcun lavoro relativo alle emissioni del veicolo (elaborazione/chiptuning)
- Dichiarazione digitale, tramite spunta della relativa casella sul portale del CAB, da parte del rappresentante legale, che attesta la conformità dell'azienda ai requisiti procedurali
Per l’operatore da certificare (autorizzare):
- Passaporto o Carta di Identità dell’operatore
- Certificato del Casellario Giudiziale dell’operatore rilasciato da meno di 6 mesi e privo di carichi pendenti
- Documenti comprovanti il rapporto di lavoro (es. copia contratto di lavoro e copia dell’ultima busta paga)
- Dichiarazione, tramite spunta della relativa casella sul portale del CAB, che all’operatore non è mai stato revocato un Certificato SERMI
- Dichiarazione, tramite spunta della relativa casella sul portale del CAB, sull’esistenza di un contratto di lavoro tra l’operatore e il datore di lavoro
- Evidenza che l’operatore abbia più di due anni di esperienza come meccanico automobilistico o sia in possesso di almeno un Diploma di scuola di 2° grado ad indirizzo tecnico o qualifica regionale equivalente.
Nota: L’Associazione SERMI emette periodicamente sul proprio sito web un documento di “interpretazioni ufficiali” denominato (sanctioned interpretation list). È possibile che uno o più dei requisiti menzionati in precedenza vengano modificati.
Certificato del Casellario Giudiziale
È rilasciato dall’Ufficio Locale del casellario presso ogni Procura della repubblica e contiene indicazioni sui provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa (ad es. i provvedimenti penali di condanna definitivi e relativi all’esecuzione penale, alla capacità della persona: interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno, relativi ai fallimenti (fino al 1° gennaio 2008), di espulsione e i ricorsi avverso questi).
La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello presente presso ogni ufficio.
Il certificato può essere richiesto anche online al link:https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato
Per la prenotazione occorre scegliere l'ufficio presso cui si andrà a ritirare il certificato, compilare ed inoltrare on line la richiesta di prenotazione.
Compiuta la prenotazione, si riceve un messaggio di conferma al proprio indirizzo e-mail, che contiene il numero di prenotazione.
Alla e-mail sono allegati i moduli compilati per la richiesta del certificato / visura e quello dell'eventuale delega.
Una volta effettuata la prenotazione occorre recarsi allo sportello per il ritiro (personalmente o tramite persona delegata) consegnando il modulo, debitamente firmato, predisposto automaticamente dal sistema (o il numero della prenotazione assegnato dal servizio).
Il certificato sarà consegnato previo pagamento dei relativi diritti, bollo e/o diritti di urgenza.
Ciascun certificato ha un costo di € 3,92 per diritti di certificato, € 16 per bollo, oltre ulteriori € 3,92 in caso di richiesta con urgenza.
Obblighi successivi al rilascio della Certificazione
Obblighi dell’azienda successivi all’ottenimento della Certificazione:
- Fornire informazioni di contatto
- Indicare sedi aziendali dove vengono svolte attività correlate a SERMI
- Assunzione di un operatore in possesso della certificazione SERMI entro 3 giorni lavorativi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro
- Cessazione dell’azienda
- Registrazione di qualsiasi attività RMI relativa alla sicurezza nell’apposito registro (v. sotto)
- Segnalazione di qualsiasi violazione o abuso, da parte di operatori autorizzati nei confronti di agenzie correlate se riferita a RMI relativa alla sicurezza
- Garanzia che gli operatori autorizzati facciano uso esclusivamente della loro certificazione SERMI personale
- Garanzia che gli operatori siano formati per prestare lavori di riparazione nella manutenzione automobilistica, nella riprogrammazione e nelle mansioni di sicurezza
- Richiesta di un’ispezione in loco sei mesi prima della scadenza del periodo di certificazione per il rinnovo
- Acconsentire all’ispezione in loco non programmata da parte del CAB di tutte le sedi SERMI incluse nel certificato.
Obblighi dell’operatore successivi all’ottenimento della certificazione:
- Registrarsi al portale RMI (portale tecnico) del produttore del veicolo
- Accedere alla sezione RMI (portale tecnico) relativa alla sicurezza, predisposta dal costruttore in conformità al nuovo regolamento
- Assicurare che tutte le informazioni RMI relative alla sicurezza, ottenute dal produttore del veicolo, non vengano conservate oltre il periodo necessario ai fini operativi per cui sono state richieste
- Comunicare al datore di lavoro quando il certificato digitale non è più necessario
- Non condividere il token software, il certificato digitale e il pin. Il certificato è personale
- Essere responsabile del corretto utilizzo del token e del pin personale
- Comunicare al datore di lavoro l’eventuale perdita o uso non autorizzato del certificato entro 24 ore
- Comunicare alle autorità competenti se altri operatori stanno esercitando attività illegittime non conformi allo schema SERMI
- Verificare l’identità, l’identificativo del veicolo e le credenziali dei clienti durante il lavoro
Modalità per la registrazione delle attività RMI relative alla sicurezza
Il registro può essere gestito liberamente su qualsiasi supporto e con qualsiasi modalità. L’importante è che sia ispezionabile a richiesta.
Come minimo, il registro deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- Identificazione del cliente: è idoneo qualsiasi documento valido ad attestare l’identità del cliente (CdI, Passaporto, Patente). Si consiglia di conservare copia (cartacea o digitale) del documento
- Nome e cognome o nome dell’azienda e della persona di contatto
- Carta d’identità/passaporto/numero di patente
- Indirizzo
- Numero di telefono
- Identificazione del veicolo: marca, modello, versione, targa, VIN. Si consiglia di conservare copia cartacea o digitale della carta di circolazione
- Prova dell’incarico ottenuto da parte del cliente: documento con il quale il cliente attesta l’assegnazione dell’incarico di manutenzione o riparazione all’autoriparatore. Si suggerisce di utilizzare e conservare il modulo di accettazione, debitamente compilato e firmato dal cliente