22 Novembre 2024
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 il DL 167/2024, approvato il 12 novembre dal Consiglio dei Ministri, che reca misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti ISA.
L’art. 1 DL 167/2024 prevede una proroga dell’orizzonte temporale per potere aderire al CPB fino al 12 dicembre 2024, pertanto, ben oltre il termine che era stato originariamente stabilito dal Legislatore, ossia il 31 ottobre 2024.
Tale rimessione in termini non ha un ambito di applicazione soggettivo generalizzato, restando esclusa da tale opportunità una delle categorie di contribuenti interessate dall’istituto per effetto del D.Lgs. 13/2024, ossia quella degli esercenti un’attività d’impresa, un’arte o una professione in forma individuale ai quali si applichi il regime agevolato per gli autonomi (il c.d. regime forfetario) disciplinato dall’art. 1 c. 54-89 L. 190/2014.
Il DL 167/2024 prevede specificatamente come la rinnovata possibilità di adesione sia aperta solo ai contribuenti esercenti un’attività d’impresa, un’arte o una professione ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, non abbiano precedentemente aderito al CPB pur avendone i requisiti.
Per potere usufruire di tale opportunità, i contribuenti che integrino i presupposti richiesti dal DL 167/2024 dovranno presentare una apposita dichiarazione dei redditi integrativa; quest’ultima, affinché il soggetto sia ammesso all’adesione, non dovrà indicare un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione originariamente presentata. Si deve ritenere che il nuovo termine per l’adesione sia assolutamente perentorio e che, pertanto, ai fini dell’accettazione del CPB, non possa trovare applicazione l’art. 2 c. 7 DPR 322/98, il quale prevede che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine debbano essere considerate valide, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Assume una notevole rilevanza, inoltre, la circostanza che la rimessione in termini, apre ai contribuenti ISA l’opportunità di fruire del beneficio del ravvedimento speciale di cui all’art. 2-quater DL 113/2024 convertito in. L. 143/2024 (c.d. Decreto Omnibus), il quale consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di un vero e proprio condono per le annualità ancora accertabili (2018-2019-2020-2021-2022), consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Imposta regionale sulle attività produttive. Il Legislatore, infatti, ha espressamente stabilito che potranno accedere al ravvedimento speciale anche coloro che aderiranno al CPB entro il 12 dicembre 2024.