2 Agosto 2024
Si informa che a seguito della conversione in legge n. 101/24 del Decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, l’Inps con il messaggio n. 2735, pubblicato in data 26 luglio u.s., ha diffuso le istruzioni operative per i trattamenti di Cigo e Cisoa, interessati dal predetto intervento legislativo in materia di sostegno a imprese e lavoratori per eccezionali situazioni climatiche, incluse le ondate di calore. Con i commi 1-4 dell’art. 2bis del DL 63/2024 è stata infatti reiterata la modifica, introdotta per la prima volta nel 2023, all’attuale disciplina dei termini di durata della cassa integrazione ordinaria ex art. 12, D.Lgs. 148/15, riguardante specificamente i settori dell’edilizia, lapideo ed escavazioni, e dell’agricoltura, che consente di escludere i periodi di sospensione fruiti per causale meteo, ed in generale per gli eventi oggettivamente non evitabili (cd. causale EONE), dal computo delle 52 settimane nel biennio (e delle 90 giornate annue nel caso dell’agricoltura).
La modifica della normativa in esame (punto 2 del messaggio 2735), che pertanto parifica il sistema di computo delle durate delle integrazioni salariale ordinarie per i settori in esame agli altri settori economici rientranti nella Cigo, ha peraltro, come nella disposizione del 2023, efficacia transitoria dal 1° luglio fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Lo stesso messaggio (punto 2.1) evidenzia altresì che per i settori indicati non trova applicazione, anche in questo caso in via transitoria per il periodo sopra indicato, l’obbligo di versamento del contributo addizionale ex art. 5, D.Lgs. 148, come previsto in via generale per le causali EONE ai sensi dell’art. 13, c. 3, D.Lgs. 148/15.
Il secondo messaggio attuativo della disciplina in esame, n. 2736 di pari data, riguarda lo specifico aspetto delle ordinanze delle PPAA (di norma regionali) emanate a seguito dell’emanazione del DL 63, che dispongono la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nelle ore più calde della giornata. Nel caso della Toscana, si ricorda il provvedimento del Governatore Eugenio Giani che vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata dalle 12.30 alle 16, ogni giorno, fino al 31 agosto, in occasione delle giornate con bollino rosso. I datori di lavoro nelle domande di Cigo o di Assegno di integrazione salariale presentate all’Inps, al FIS o ai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26, D.Lgs. 148/15, potranno pertanto invocare la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità”, limitandosi ad indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza. Considerato che l’Istituto non ritiene compatibili due domande presentate per lo stesso periodo con due causali diverse (per ordine della pubblica autorità e per evento meteo), il messaggio precisa che la richiesta di trattamento per il solo evento meteo vale anche per le giornate od ore per le quali le ordinanze abbiano vietato il lavoro. Vengono di seguito fornite alcune precisazioni sui requisiti della causale ‘evento meteo per temperature elevate’ (come di consueto superiori ai 35 gradi): si chiarisce al riguardo sono considerati integrabili anche i casi di temperature pari o inferiori a tale soglia laddove sia riscontrabile una temperatura percepita più elevata, per es. per attività svolte in luoghi non proteggibili dal sole, con utilizzo di macchinari che producano a loro volta calore, ovvero ove sia riscontrabile un alto tasso di umidità.
Vietato lavorare quando lo stress termico è alto
L’elenco delle Regioni
Non solo in Toscana, ma anche in varie altre regioni sono state emesse Ordinanze Regionali al fine di proteggere e tutelare la salute dei lavoratori dal rischio climatico.
Le Regioni hanno predisposto, in sostanza, dei divieti all’attività lavorativa svolta, principalmente, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini. Tali divieti dovranno essere operativi nei giorni e nelle aree segnalate dal sito worklimate 2.0, qualora il livello di rischio diventi “ALTO”.
Queste le Regioni che ad oggi hanno emanato ordinanza in tal senso, valide fino al 31 agosto.
- Abruzzo
- Calabria
- Campania
- Emilia-Romagna
- Lazio
- Molise
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).