ROTTAMAZIONE QUINQUIES: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI.PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RIVOLGITI AGLI UFFICI DI CONFARTIGIANATO PISTOIA

29 Gennaio 2025

La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 ( la quater era arrivata al 30/06/2022)  derivanti da omesso versamento di:

  • imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
  • Questa volta non sono inclusi i bolli delle macchine

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:

  • delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
  • della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

La norma, invece, esclude dalla nuova "Rottamazione" i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato, la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

PIANO DEI PAGAMENTI:

Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. 

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

La norma specifica che l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

DECADENZA E PERDITA DEI BENEFICI

La Rottamazione-quinquies risulterà inefficace, a seguito dell’omesso ovvero insufficiente versamento:

  • della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
  • di due rateanche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:

  • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione; 
  • i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973. 

SERVIZIO CONFARTIGIANATO PISTOIA

Hai cartelle esattoriali da pagare??? Vuoi fare un controllo della tua situazione debitoria all’Agente per la Riscossione?

Rivolgiti a noi , richiederemo un prospetto informativo e un nostro operatore ti spiegherà tutto quello che possiamo fare per aiutarti ad aderire alla ROTTAMAZIONE QUINQUIES!!!

SEDE DI PISTOIA

  • ELENA CAPPELLINI   0573/937834    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • SANDRO BARDELLI    0573/937831   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

SEDE DI QUARRATA

  • GABRIELLA DONATI 0573/739278    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

SEDE DI MONTALE/AGLIANA

  • ILARIA LANDINI 0573/556620             Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

SEDE DI PIEVE A NIEVOLE/PESCIA

  • PAMELA PICCIAFUOCHI  0572/771369  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.