La Provincia di Pistoia con ordinanza n. 110 del 9 maggio 2018, dispone che tutti i proprietari e conduttori di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) poste a dimora in terreni confinanti con strade provinciali, nell’ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente Codice della strada, dovranno provvedere a tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocanorestringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite da personale qualificato e nel pieno rispetto dei contratti di lavoro e della normativa in materia antinfortunistica ed, in particolare, usando cura in modo tale che nella caduta non si possono provocare danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro dovranno essere ritirate dalle stesse aziende che procedono al taglio ed alla potatura e non potranno né essere accatastate vicino alla sede viaria e/o alle aree pubbliche né tanto meno occupare direttamente le pubbliche vie e le aree pubbliche.
Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
L'inosservenza può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.